Il nostro Statuto

“Associazione Amici Piccole Dolomiti”
Norme statuarie

ARTICOLO 1 – Costituzione
E’ costituita l'”ASSOCIAZIONE AMICI PICCOLE DOLOMITI” con sede in Camposilvano n° 45 — 38060 Vallarsa (TN), di seguito denominata Associazione, avente natura giuridica di Associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 63 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 2 — Durata
La durata dell’ Associazione è stabilita in anni 50 (cinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea.

ARTICOLO 3 — Caratteristiche
L’ Associazione è apolitica e si caratterizza quale Onlus — organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

ARTICOLO 4 — Scopi
L’ Associazione si propone nell’ambito territoriale montano delle Piccole Dolomiti e del Pasubio, compreso nelle province di Trento – Vicenza – Verona, di:
a) contribuire al miglioramento culturale e sociale di tutti gli iscritti;
b) assumere ogni iniziativa per mantenere integro l’ambiente montano, valorizzandone le risorse e le caratteristiche naturalistiche;
c) realizzare e promuovere azioni nel settore del turismo sociale;
d) avviare progetti e programmi per favorire l’educazione alle pratiche sportive;
e) realizzare iniziative e manifestazioni per la promozione dell’economia del territorio montano, avviando attività e servizi con la collaborazione od in convenzione, con imprese, Enti ed Organismi pubblici e privati;
f) programmare attività culturali, di formazione professionale, di studio e documentazione, anche con manifestazioni culturali, seminari e conferenze periodiche su vari temi di attualità;
g) concretizzare iniziative sociali orientate alla promozione della persona al fine di scongiurare l’esclusione e la marginalità sociale;
h) realizzare iniziative promozionali per la valorizzazione dell’ambiente montano;
i) avviare iniziative editoriali ed informative;
j) concretizzare ogni attività pubblicitaria per la diffusione delle iniziative sociali;
k) realizzare iniziative di studio e formative orientate alla realizzazione degli scopi sociali;
l) intervenire presso organismi pubblici e privati per rappresentare e tutelare l’interesse dei soci;
m) promuovere adeguate iniziative per la prevenzione e la tutela della salute, favorendo e collaborando agli interventi promossi dalle Istituzioni pubbliche e private;
n) gestire strutture e servizi per la realizzazione degli scopi sociali, con interventi mobiliari ed immobiliari;
o) favorire intese e collaborazioni ai livelli locali, europei ed internazionali per il conseguimento degli scopi sociali;
p) favorire gestire e promuovere servizi ed imprese per attività nei settori dell’agricoltura e dell’area turismo dell’artigianato e del commercio dei servizi per il turismo, per la mobilità ed il trasporto, per la persona, per l’utilizzo delle risorse idriche.

ARTICOLO 5 — Soci
Possono divenire soci tutte le persone, Enti ed Istituzioni pubbliche e private che aderiscono agli scopi statutari.
I soci si contraddistinguono in relazione alle condizioni di adesione e sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) sono soci fondatori i costitutori dell’Associazione;
b) sono soci benemeriti coloro che si contraddistinguono per particolari azioni a favore dell’Associazione;
c) sono soci aderenti tutti coloro che usufruiscono delle iniziative dell’Associazione;
d) sono soci sostenitori tutti coloro che svolgono iniziative, attività e servizi a favore dell’Associazione;
e) sono soci promotori le Istituzioni ed Enti pubblici o privati che intendono concorrere agli scopi socali.

ARTICOLO 6 — Iscrizione
La qualità di socio si assume a tutti gli effetti con delibera del Consiglio Direttivo, con effetto dalla data di presentazione della domanda, che deve indicare cognome e nome del richiedente, domicilio e/o residenza, data di nascita, codice fiscale, nonché l’oggetto sociale per le Istituzioni e gli Enti.

ARTICOLO 7 — Cancellazione
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per delibera del Consiglio Direttivo, in conseguenza di gravi fatti di carattere morale od in conseguenza di inadempienze agli obblighi che l’associato ha assunto con la propria adesione o in caso di accertata incompatibilità;
c) per mancato versamento delle quote di iscrizione;
d) per morte.

ARTICOLO 8 — Obblighi
Tutti gli associati hanno l’obbligo di:
− versare una quota di adesione annua determinata dal Consiglio Direttivo, in relazione alle differenti categorie di appartenenza dei soci;
– osservare il presente statuto e le deliberazioni approvate dall’Assemblea nonché i regolamenti e le direttive degli organi sociali;
– collaborare al buon andamento dell’ Associazione attraverso la partecipazione alle iniziative e manifestazioni.

ARTICOLO 9 — Diritti
Gli aderenti all’ Associazione hanno il diritto di:
− partecipare alle deliberazioni dell’assemblea e all’elezione delle cariche sociali;
– usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall’ Associazione per gli scopi sociali.

ARTICOLO 10 — Organi
Sono organi dell’ Associazione:
– l’ Assemblea
– il Consiglio Direttivo
– il Collegio dei Revisori dei Conti
– il Presidente

ARTICOLO 11 — Assemblea
L’ Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e dai soci iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali.
Non partecipano all’ Assemblea i soci aderenti.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di emanare un regolamento per disciplinare la partecipazione all’Assemblea dei soci sostenitori.
I rappresentanti dei soci promotori, nel numero di un soggetto per ciascun organismo, partecipano senza diritto di voto.
I soci benemeriti partecipano senza diritto di voto.
L’ Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso nella sede dell’ Associazione, di norma una volta l’anno, almeno una settimana prima del giorno fissato per l’adunanza, e con eventuale comunicazione negli organi di stampa locale.
L’avviso deve contenere l’ordine del giorno delle materie trattate, l’ora ed il luogo dell’adunanza.
Per la legale costituzione dell’ Assemblea è necessario in prima convocazione l’intervento di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei partecipanti. Essa nomina il Consiglio Direttivo, discute il programma sociale predisposto dal Consiglio Direttivo, approva il bilancio ed adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano conferite dal presente Statuto, da leggi e regolamenti.
L’ Assemblea delibera a maggioranza semplice.
Per le modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.
L’ Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza o impedimento, dal socio delegato.
Delle riunioni viene steso verbale scritto.
L’ Assemblea può essere convocata in riunione straordinaria dal Presidente o su richiesta di un terzo dei soci.

ARTICOLO 12 — Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino al massimo di sette membri. Fanno parte di diritto i soci fondatori.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Tra i propri componenti il Consiglio elegge il Presidente.
Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e viene convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice.
Gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo devono essere inviati ai componenti a cura del Presidente cinque giorni prima della data fissata e in caso di urgenza almeno tre giorni prima della data predetta.
Della riunione viene redatto verbale scritto.
Il Consiglio Direttivo esamina e decide sui problemi dell’Associazione nell’ambito degli scopi sociali ed in conformità alle deliberazioni dell’ Assemblea; discute ed approva eventuali regolamenti; decide sui programmi per raggiungere gli scopi dell’Associazione; discute ed appronta il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; provvede all’amministrazione dell’Associazione; delibera sulla ammissione dei soci e sulla loro eventuale espulsione; determina le guote associative annuali; nomina coordinatori per specifiche attività; istituisce Comitati per la realizzazione di singole iniziative.

ARTICOLO 13 — Presidente
Il Presidente rappresenta l’ Associazione ad ogni livello presso tutti gli Organi, Istituzioni ed Enti privati e pubblici.
Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Il Presidente sovrintende all’attività dell’ Associazione, cura il conseguimento degli scopi sociali, vigila sull’osservanza delle delibere, adempie a tutte le attribuzioni che gli siano conferite da leggi e regolamenti, dal Presente Statuto e dall’Assemblea.

ARTICOLO 14 — Segretario
Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario dell’ Associazione.
Il Segretario ha il compito di curare l’amministrazione ed il buon funzionamento dell’Associazione in piena sintonia con il Presidente.

ARTICOLO 15 — Collegio dei revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri che rimangono in carica per cinque esercizi e sono rieleggibili. I Revisori sono eletti dall’ Assemblea con la maggioranza dei voti dei suoi componenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’ Associazione e redige la relazione sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo per l’Assemblea. I Revisori dei Conti debbono essere invitati a tutte le riunioni dell’ Assemblea.

ARTICOLO 16 — Patrimonio
Il patrimonio dell’ Associazione è costituito da:
– da beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
– da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
– da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’ Associazione sono costituite:
– dalle quote sociali e da contributi degli iscritti;
– dai proventi di manifestazioni;
– da ogni altra entrata relativa all’attività sociale, da donazioni e liberalità;
– da contributi e finanziamenti da parte di Istituzioni, Enti ed organismi pubblici e privati.

ARTICOLO 17 — Esercizio Finanziario
L’ esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo.

ARTICOLO 18 — Indennità di carica
Tutte le cariche associative sono di norma gratuite e non comportano diritto ad alcun compenso. Ai componenti i vari organi, con esclusione dei componenti dell’Assemblea, spetta un rimborso spese a piè di lista per le missioni svolte per conto dell’ Associazione. Ai componenti il Consiglio Direttivo spetta il gettone di presenza per ciascuna riunione. Al Presidente spetta un fondo spese di rappresentanza. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’erogazione di compensi per i soci coordinatori impegnati nella realizzazione di specifici progetti, nonché gettoni di presenza per la partecipazione a Comitati.

ARTICOLO 19 — Scioglimento
Per lo scioglimento dell’ Associazione è necessaria la deliberazione dell’ Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei suoi componenti ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
L’ Assemblea stabilisce le modalità per la liquidazione del patrimonio provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori.

ARTICOLO 20 — Norme generali
Per ogni disposizione non indicata nel presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile.

ARTICOLO 21 — Norme transitorie
Per il primo quinquennio di attività le cariche sociali saranno assunte e mantenute dai soci fondatori, in deroga a quanto previsto dal presente statuto.